Passeggeri e turisti spesso subiscono disagi generati dalle compagnie aeree. Tra i più frequenti ci sono i ritardi aerei, in particolare oggi vedremo cosa prevede la normativa comunitaria in merito alla richiesta di un risarcimento per ritardo aereo EasyJet.
Spesso il passeggero non è correttamente informato sui suoi diritti e per ottenere un rimborso o un risarcimento è sempre costretto ad inseguire le compagnie aeree tra uffici e call center.
Per garantire ad ogni passeggero la tutela dei propri diritti abbiamo deciso realizzare una guida informativa utile nel caso in cui la compagnia aerea causi un disagio al passeggero.
Risarcimento ritardo aereo EasyJet
Quando si verifica un ritardo aereo EasyJet, la normativa comunitaria prevede un risarcimento per i passeggeri che subiscono il disagio.
Nel caso di volo in ritardo easyJet pari o superiore alle tre ore, il Regolamento Europeo n. 261/2004 prevede che ogni passeggero abbia diritto a ricevere un giusto indennizzo.
Il diritto all’assistenza comporta:
1. pasti e bevande in congruità dell’attesa;
2. sistemazione in albergo, (se necessario);
3. transfer da/per l’aeroporto;
4. chiamate, sms o posta elettronica.
Qualora il ritardo aereo fosse superiore alle 5 ore, il passeggero ha anche la possibilità  di rinunciare al volo senza dover incorrere al pagamento di eventuali penali e quindi di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto non goduto.
Quando hai diritto al risarcimento in caso di ritardo?
In caso di ritardo, il diritto al risarcimento ai sensi dell’art. 7 del regolamento europeo, si applica per i passeggeri che raggiungono la destinazione finale con un ritardo pari o superiore alle 3 ore rispetto all’orario di arrivo originariamente prenotato. Quindi il passeggero avrà diritto a:
- a)  euro 250,00 per tratte comprese tra i 1500 km;
- b)  euro 400,00 per tratte comprese tra i 1500 e 3500 km;
- c)  euro 600,00 per tratte superiori ai 3500 km.
Tuttavia il risarcimento non è previsto qualora la compagnia riesca a dimostrare che tale ritardo sia dipeso da circostanze eccezionali non riconducibili direttamente alla responsabilità del vettore, come ad esempio: maltempo, scioperi, problemi relativi alla sicurezza, congestioni del traffico aereo.