I tuoi diritti

Risarcimentovolo.it si propone di offrire assistenza a chiunque abbia subito disagi legati a viaggi o vacanze. 
Chiunque ci proporrà il suo caso riceverà una prima valutazione sull’effettiva possibilità di ottenere un risarcimento. In seguito, verificata la disponibilità delle parti di stabilire un rapporto professionale, verrà proposta al cliente la sottoscrizione di un accordo.   
Con la sottoscrizione di tale accordo si conviene che il cliente si impegna, una volta ottenuto il risarcimento, a versarne una quota a Risarcimentovolo.it.

      • Affidandosi a noi il cliente non rischia niente: non deve anticipare alcuna somma di denaro, infatti Risarcimentovolo.it si prenderà cura non solo di tutta la parte amministrativa ma anche di quella economica. Risarcimentovolo.it verrà pagato solo in caso di esito positivo della pratica e quindi, dopo la sua conclusione, mentre in caso di insuccesso tutti i costi resteranno a nostro carico!
      • La procedura è veloce sicura, grazie alla profonda conoscenza della materia da parte dei nostri professionisti e alla loro affidabilità.
NON PERMETTERE A QUESTI COLOSSI DI CALPESTARE I TUOI DIRITTI, OTTIENI SENZA ANTICIPI CIO’ CHE TI SPETTA DI DIRITTO!

Contents

Volo in ritardo

 Il ritardo del volo si verifica quando la partenza dell’aeromobile è ritardata rispetto all’orario di partenza previsto.

La normativa comunitaria prevede specifiche forme di tutela per i passeggeri in caso di ritardo prolungato del volo (Reg. 261/2004, art. 6).

A chi si applicano le tutele previste?

Le tutele si applicano:

  • ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario
  • ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese extra UE, con destinazione in un aeroporto comunitario, SOLO se il vettore operativo sia comunitario e salvo cha non siano già stati erogati al passeggero i benefici previsti dalla normativa.

Non si applicano:

  • ai voli in partenza da un Paese extra UE con destinazione in un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie.

In tal caso le tutele sono quelle previste dalla legislazione locale o dalle norme che regolano il contratto di trasporto, oltre che la convenzione di Montreal del 1999.

Ha diritto a tali forme di tutela il passeggero che:

  • possiede un biglietto aereo (compresi quelli di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali delle compagnie aeree o degli operatori turistici)
  • ha una prenotazione confermata
  • si presenta al check-in nei modi e nei tempi indicati dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata. Tali tutele sono previste anche in caso di trasferimento del passeggero dal volo prenotato ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.

Non ne ha diritto il passeggero:

  • che viaggia in forma gratuita o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator)
  • cui viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi.

Diritti dei passeggeri in caso di ritardo del volo

Per i voli intracomunitari ed extracomunitari in riferimento a tratte inferiori o pari ai 1500 km si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 2 ore.

Per i voli intracomunitari che percorrono distanze superiori a 3500 Km e tutti gli altri voli in riferimento a tratte comprese tra 1500 e 3500 km si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 3 ore

Per i voli che percorrono distanze superiori ai 3500 km al di fuori della comunità europea si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 4 ore.

Il diritto all’assistenza comporta:

– pasti e bevande in congruità dell’attesa;

– sistemazione in albergo, nel caso risultino necessari uno o più pernottamenti per permettere al passeggero di usufruire del nuovo volo messo a disposizione dalla compagnia aerea;

– transfer da/per l’aeroporto;

– chiamate o sms, fax o posta elettronica.

Se il ritardo del volo è pari alle 5 ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover incorrere al pagamento di eventuali penali e quindi di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto non goduto. In questo caso il diritto all’assistenza è previsto fino al momento della rinuncia al volo.

Quando si ha diritto alla compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato del volo?

Come stabilito dalla Corte di Giustizia Europea in caso di prolungato ritardo del volo, in analogia a quanto previsto per alcuni casi di cancellazione del volo, il diritto alla compensazione pecuniaria ai sensi dell’art. 7 Reg. (CE) n. 261/04, si applica anche per i passeggeri che raggiungono la destinazione finale con un ritardo all’arrivo pari o superiore alle 3 ore rispetto all’orario di arrivo indicato in prenotazione.

Tuttavia, se la compagnia aerea possa ragionevolmente dimostrare che il ritardo prolungato del volo sia dipeso da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni meteorologiche, scioperi, improvvise ed imprevedibili carenze dal punto di vista della sicurezza (come previsto dai punti 14 e 15 in premessa al Reg. (CE) n. 261/04)

Per i voli in coincidenza, SOLO nel caso in cui il passeggero abbia stipulato un UNICO CONTRATTO DI TRASPORTO che preveda più tratte operate dallo stesso vettore aereo e perda un volo in coincidenza diretta a causa del ritardo del volo precedente, la compagnia aerea è tenuta a fornire:

  • assistenza ai sensi dell’art. 9 Reg. (CE) n. 261/04;
  • la scelta tra un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile oppure il rimborso del prezzo pieno del biglietto e un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale.

 

Sistemazione in classe superiore o inferiore

 Il passeggero non è tenuto ad un pagamento supplementare nel caso in cui la compagnia aerea offra una sistemazione in una classe superiore a quella prevista dal biglietto aereo acquistato.

Nel caso in cui, invece, la compagnia aerea trasferisca il passeggero in una classe inferiore rispetto a quella prevista dal biglietto aereo acquistato, dovrà corrispondere un rimborso (in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi) entro sette giorni, sulla base della seguente tabella.

RIMBORSO PER SISTEMAZIONE DA CLASSE SUPERIORE A INFERIORE

VOLI INTRACOMUNITARI inferiori o pari a 1500 km rimborso 30%
VOLI INTRACOMUNITARI superiori a 1500 km rimborso 50% prezzo biglietto
VOLI INTERNAZIONALI inferiori o pari a 1500 km rimborso 30% prezzo biglietto
VOLI INTERNAZIONALI tra 1500 km e 3500 km rimborso 50% prezzo biglietto
VOLI INTERNAZIONALI superiori a 3500 km rimborso 75% prezzo biglietto

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Volo cancellato

La cancellazione del volo avviene quando un volo, originariamente previsto dalla compagnia aerea e sul quale sia stato prenotato almeno un posto, non viene effettuato.

Il regolamento europeo indica precise forme di tutela per i passeggeri in caso di cancellazione del volo (Reg. 261/2004, art. 5).

A chi si applicano le tutele previste?

Le tutele si applicano:

  • ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario
  • ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese extra UE, con destinazione in un aeroporto comunitario, SOLO se il vettore operativo sia comunitario e salvo cha non siano già stati erogati al passeggero i benefici previsti dalla normativa.

Non si applicano:

  • ai voli in partenza da un Paese extra UE con destinazione in un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie.

In tal caso le tutele sono quelle previste dalla legislazione locale o dalle norme che regolano il contratto di trasporto, oltre che la convenzione di Montreal del 1999.

Ha diritto a tali forme di tutela il passeggero che:

  • possiede un biglietto aereo (compresi quelli di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali delle compagnie aeree o degli operatori turistici)
  • ha una prenotazione confermata
  • si presenta al check-in nei modi e nei tempi indicati dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata. Tali tutele sono previste anche in caso di trasferimento del passeggero dal volo prenotato ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.

Non ne ha diritto il passeggero:

  • che viaggia in forma gratuita o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator)
  • cui viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi. 

Diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo

Ai sensi del Reg. (CE) n. 261/04, in caso di cancellazione del volo il passeggero
ha diritto:

  • scelta tra le seguenti tre opzioni:- rimborso del prezzo del biglietto non goduto;- imbarco su un volo alternativo il prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea;- imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.
  • assistenza
  • – pasti e bevande in congruità dell’attesa;
  • – sistemazione in albergo, nel caso risultino necessari uno o più pernottamenti per permettere al passeggero di usufruire del nuovo volo messo a disposizione dalla compagnia aerea;
  • – transfer da/per l’aeroporto;
  • – chiamate o sms, fax o posta elettronica.
  • compensazione pecuniaria
  • L’ammontare della somma prevista come compensazione pecuniaria per il danno subito, dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in Km percorsa, come definito dalla seguente tabella:

Tratte aeree intracomunitarie 

DISTANZE IN KM AMMONTARE DELLA COMPENSAZIONE
Inferiori o pari a 1500 km euro 250
Superiori a 1500 km euro 400

 

Tratte aeree extracomunitarie 

DISTANZE IN KM AMMONTARE DELLA COMPENSAZIONE
Inferiori o pari a 1500 km euro 250
Comprese tra i 1500 km e 3500 km euro 400
Superiori a 3500 km euro 600

 

La compensazione pecuniaria NON è dovuta nel caso in cui:

  • la compagnia aerea possa ragionevolmente dimostrare che la cancellazione del volo sia dipesa da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni meteorologiche, scioperi, improvvise ed imprevedibili carenze dal punto di vista della sicurezza (come previsto dai punti 14 e 15 in premessa al Reg. (CE) n. 261/04)
  • il passeggero sia stato informato della cancellazione:- con almeno 14 giorni di preavviso;- nel periodo compreso tra 14 e 7 giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo a destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario originariamente previsto;- o meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario originariamente previsto.

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Negato Imbarco (Overbooking)

 Il negato imbarco avviene quando un passeggero, in possesso di un biglietto aereo valido, si presenta all’imbarco entro il termine indicato, ma non viene imbarcato.

La compagnia aerea può negare l’imbarco qualora vi siano validi motivi, ad esempio di salute o di sicurezza o per via dei documenti di viaggio non idonei.

La normativa comunitaria indica precise forme di tutela per i passeggeri qualora vi sia un negato imbarco (Reg. 261/2004, art. 4).

 

A chi si applicano le tutele previste?

Quest’ultime si applicano:

  • ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario;
  • ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese extra UE, con destinazione in un aeroporto comunitario, SOLO se il vettore operativo sia comunitario e salvo cha non siano già stati erogati al passeggero i benefici previsti dalla normativa.

Non si applicano:

  • ai voli in partenza da un Paese extra UE con destinazione in un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie.

In tal caso le tutele sono quelle previste dalla legislazione locale o dalle norme che regolano il contratto di trasporto, oltre che la convenzione di Montreal del 1999.

Ha diritto a tali forme di tutela il passeggero che:

  • possiede un biglietto aereo (compresi quelli di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali delle compagnie aeree o degli operatori turistici)
  • possiede una prenotazione confermata
  • si presenta al check-in nei modi e nei tempi indicati dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata. Tali tutele sono previste anche in caso di trasferimento del passeggero dal volo prenotato ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.

Non ne ha diritto il passeggero:

  • che viaggia in forma gratuita o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator)
  • cui viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi.

Diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco

In caso di overbooking la compagnia aerea deve verificare in un primo momento se vi siano, tra i passeggeri, dei volontari disposti a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare.
Se non ci sono volontari, ai sensi dell’art. 4 del Reg. (CE) n. 261/04, il passeggero a cui viene negato l’imbarco ha diritto a:

  • compensazione pecuniaria

L’ammontare della somma prevista come compensazione pecuniaria per il danno subito, dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in Km percorsa, come definito dalla seguente tabella:

Tratte aeree intracomunitarie

DISTANZE IN KM AMMONTARE DELLA COMPENSAZIONE
Inferiori o pari a 1500 km euro 250
Superiori a 1500 km euro 400

 

Tratte aeree extracomunitarie

DISTANZE IN KM AMMONTARE DELLA COMPENSAZIONE
Inferiori o pari a 1500 km euro 250
Comprese tra i 1500 km e 3500 km euro 400
Superiori a 3500 km euro 600
  • alla scelta tra le seguenti tre opzioni:

rimborso del prezzo del biglietto non goduto;

imbarco su un volo alternativo il prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea;

imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.

  • assistenza
    pasti e bevande in congruità dell’attesa;
    sistemazione in albergo, nel caso risultino necessari uno o più pernottamenti per permettere al passeggero di usufruire del nuovo volo messo a disposizione dalla compagnia aerea;transfer da/per l’aeroporto;
    chiamate o sms, fax o posta elettronica.

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Smarrimento o danneggiamento bagaglio

A moltissimi viaggiatori è capitato almeno una volta di trovarsi in aeroporto, arrivati finalmente a destinazione e trovare il proprio bagaglio rotto o addirittura non trovarlo proprio perché smarrito oppure rimasto a terra.

La prima cosa da fare in caso di mancata riconsegna o danneggiamento del proprio bagaglio è compilare un rapporto/denuncia presso gli sportelli “Lost and found” nell’aeroporto d’arrivo, utilizzando i moduli predisposti detti PIR (Property Irregularity Report).

DANNEGGIAMENTO

Entro 7 giorni dalla consegna del PIR in aeroporto, dev’essere inviata a mezzo raccomandata o PEC una richiesta di risarcimento alla compagnia aerea quantificando e documentando il danno, unitamente alla copia del PIR.

SMARRIMENTO

Entro 21 giorni dalla consegna del PIR in aeroporto in assenza di ritrovamento del bagaglio, oppure entro 21 giorni dalla riconsegna del bagaglio in caso di ritrovamento (qualora si intenda chiedere comunque un risarcimento), dev’essere inviata a mezzo raccomandata o PEC una richiesta alla compagnia aerea quantificando e documentando il danno, quindi allegando scontrini, ricevute nonché tutto ciò che può attestare l’importo delle spese sostenute a causa della perdita.

LIMITE DEL RISARCIMENTO

In tutti i casi su esposti (smarrimento, danneggiamento, ritardata consegna) il passeggero ha diritto ad un risarcimento massimo di 1.131 DSP (circa 1.388 euro), in caso di compagnie aeree dell’Unione Europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal.

Se la compagnia è invece di un Paese che non aderisce alla convenzione di Montreal, si applica la Convenziona di Varsavia ed il limite è di 17 DSP (circa 19 euro) al Kg.

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