Ritardo aereo Ita: cosa fare?

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Passeggeri e turisti spesso subiscono disagi generati dalle compagnie aeree. Tra i più frequenti ci sono i ritardi aerei, in particolare oggi vedremo cosa prevede la normativa comunitaria in merito alla richiesta di un risarcimento per ritardo aereo Ita.

 

 

Spesso il passeggero non è correttamente informato sui suoi diritti e per ottenere un rimborso o un risarcimento, quindi è sempre costretto ad inseguire le compagnie aeree tra uffici e call center.

Per garantire ad ogni passeggero la tutela dei propri diritti abbiamo quindi voluto realizzare una guida informativa utile nel caso in cui la compagnia aerea causi un disagio al passeggero.

 

 

 

Risarcimento ritardo aereo Ita

 

 

Quando si verifica un ritardo aereo Ita, la normativa comunitaria prevede un risarcimento per i passeggeri che subiscono il disagio.

In particolare per i voli comunitari ed extracomunitari con tratte inferiori o pari ai 1500 km si ha diritto all’assistenza, se il volo subisce un ritardo di almeno 2 ore.

Per i voli con tratte comprese tra 1500 e 3500 km, solo se il volo Ita subisce un ritardo di almeno 3 ore;

Riguardo alle tratte superiori ai 3500 km, il ritardo deve essere almeno di 4 ore.

 

Il diritto all’assistenza comporta:

1. pasti e bevande in congruità dell’attesa;

2. sistemazione in albergo, (se necessario);

3. transfer da/per l’aeroporto;

4. chiamate, sms o posta elettronica.

 

Qualora il ritardo aereo Ita fosse superiore alle 5 ore, il passeggero ha anche la possibilità di rinunciare al volo senza dover incorrere al pagamento di eventuali penali e quindi di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto non goduto.

 

 

 

Quando hai diritto al risarcimento in caso di ritardo aereo Ita?

In caso di ritardo aereo Ita, il diritto al risarcimento ai sensi dell’art. 7 del regolamento europeo, si applica per i passeggeri che raggiungono la destinazione finale con un ritardo pari o superiore alle 3 ore rispetto all’orario di arrivo originariamente prenotato. Quindi il passeggero avrà diritto a:

  • a)   euro 250,00 per tratte comprese tra i 1500 km;
  • b)   euro 400,00 per tratte comprese tra i 1500 e 3500 km;
  • c)   euro 600,00 per tratte superiori ai 3500 km.

 

Tuttavia il risarcimento non è previsto qualora la compagnia riesca a dimostrare che tale ritardo sia dipeso da circostanze eccezionali non riconducibili direttamente alla responsabilità del vettore, come ad esempio: maltempo, scioperi, problemi relativi alla sicurezza, congestioni del traffico aereo.

 

RisarcimentoVolo.it