Rimborso smarrimento bagaglio ITA
Come si può chiedere il rimborso del volo ad ITA?
Passeggeri e turisti spesso soffrono di disagi causati dalle compagnie aeree. Tra questi, i più frequentemente coinvolti sono i ritardi e le cancellazioni dei voli e la perdita o il danneggiamento dei bagagli.
Ti aiuteremo a capire come richiedere un rimborso per un volo ITA.
Di solito il passeggero non conosce bene i suoi diritti, poiché non viene informato. Per ottenere un rimborso o un risarcimento spesso è costretto ad inseguire la compagnia aerea tra l’ufficio e il call center. A volte, questa perdita di tempo può far sì che i passeggeri smettano di rivendicare i propri diritti, cosa non giusta poiché hanno diritto ad ottenere il giusto risarcimento per le perdite subite.
Ecco un elenco di informazioni utili di immediato utilizzo in caso di disagio sui voli ITA.
Quando si verifica lo smarrimento o il danneggiamento del bagaglio, cosa si deve fare?
Se il vettore aereo smarrisce o danneggia il tuo bagaglio, la prima cosa da fare è compilare un rapporto/denuncia presso gli sportelli “Lost and found” nell’aeroporto d’arrivo, utilizzando il modulo predisposto detto PIR (Property Irregularity Report).
É stato danneggiato, cosa devo fare per tutelarmi?
Entro 7 giorni dalla consegna del PIR in aeroporto, dev’essere inviata a mezzo raccomandata o PEC una richiesta di risarcimento ad Alitalia quantificando e documentando il danno, insieme ad una copia del PIR.
É stato smarrito, come mi tutelo?
Entro 21 giorni dalla consegna del PIR in aeroporto, in assenza di ritrovamento del bagaglio, oppure entro 21 giorni dalla riconsegna del bagaglio (in caso di ritrovamento), dev’essere inviata a mezzo raccomandata o PEC una richiesta ad Alitalia quantificando e documentando il danno, quindi allegando scontrini, ricevute nonché tutto ciò che può attestare l’importo delle spese sostenute a causa del suo smarrimento.
In tutti i casi su esposti (smarrimento, danneggiamento, ritardata consegna) puoi avere diritto ad un risarcimento massimo di 1.131 DSP (circa 1.388 euro), in caso di compagnie aeree dell’Unione Europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal.
Se la compagnia è invece di un Paese che non aderisce alla convenzione di Montreal, si applica la Convenziona di Varsavia ed il limite è di 17 DSP (circa 19 euro) al Kg.