Le ultime restrizioni governative (DPCM 8/11/2020 e successive modifiche) hanno costretto milioni di italiani a rinunciare ai voli prenotati e altrettanti si sono visti cancellare i voli. Pertanto tutti i passeggeri si pongono la seguente domanda:
Posso avere il rimborso in denaro o mi devo accontentare del voucher?
In questo articolo, vi illustreremo come bisogna comportarci per i voli a cui abbiamo rinunciato o che ci sono stati cancellati.
CANCELLAZIONE O RINUNCIA DEL VOLO PRIMA DEL 30 SETTEMBRE 2020
Nel periodo tra 11 marzo e il 30 settembre, le norme emergenziali prevedono che le compagnie aeree abbiano il diritto ad emettere un voucher di pari importo al prezzo di acquisto del titolo di viaggio, con validità di 18 mesi.
Scaduti i 18 mesi, senza che il voucher sia stato utilizzato per un nuovo acquisto, il passeggero ha diritto di richiedere il rimborso in denaro.
CANCELLAZIONE O RINUNCIA DEL VOLO DOPO IL 30 SETTEMBRE 2020
Mentre dal 30 settembre ad oggi, in caso di cancellazione del volo, il regolamento (Ce) n. 261/04 stabilisce il diritto dei passeggeri di richiedere il rimborso in denaro dei biglietti.
Il diritto al rimborso è riconosciuto anche in caso di rinuncia obbligata del passeggero alla partenza per via delle restrizioni legate alla movimentazione sul territorio per le c.d. zone rosse o arancioni.
Infatti, è proprio l’Enac che con nota del 06/11/2020 ha ricordato che “le compagnie hanno l’obbligo di rimborsare i passeggeri con voli programmati sugli aeroporti situati in queste zone, che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non possono usufruire del volo”.
Infine, come al solito, RisarcimentoVolo.it sarà sempre al vostro fianco per assistervi nella richiesta di un rimborso a cui avete diritto!