In caso di ritardo o cancellazione di un volo, in base a quanto previsto dalla carta dei diritti del passeggero, ovvero applicando il regolamento (CE) n. 261/04, si può ottenere dalla compagnia aerea una compensazione pecuniaria che parte da € 250,00 fino ad arrivare a un max di € 600,00.
Non sempre però è possibile ottenere un risarcimento per il disservizio subito, infatti ci sono determinate situazioni in cui le compagnie aeree non sono obbligate a risarcire i passeggeri per la cancellazione di un volo o per il ritardo prolungato(minimo 3 ore), sono i cosiddetti casi di forza maggiore o caso fortuito, ovvero:
– quando la compagnia aerea può provare che il ritardo o la cancellazione di un volo è stata causata da circostanze eccezionali (es. avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi, etc.);
– il passeggero sia stato informato della cancellazione:
a) con almeno due settimane di preavviso;
b) nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto;
c) meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.
Ad ogni modo, il passeggero ha comunque diritto a ricevere assistenza secondo l’art. 9, quali:
– pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
– adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o piu’ pernottamenti;
– trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
– due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
(l’assistenza va data in precedenza alle persone con mobilita’ ridotta e ai loro eventuali accompagnatori nonché ai bambini non accompagnati).
N.B.
Nel caso di cancellazione di un volo d’andata, i passeggeri possono scegliere il rimborso del prezzo del biglietto acquistato oppure l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili.
In caso di cancellazione di un volo di ritorno, il passeggero ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto e ad un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale.
Esempi:
VOLO ANDATA:
– Il volo Roma – Barcellona del giorno 08.05.18 viene cancellato a causa di un guasto tecnico all’impianto elettrico dell’aeromobile, il passeggero ha diritto sia al rimborso del prezzo pieno del biglietto, sia alla compensazione pecuniaria di € 250,00(perchè la tratta è compresa in 1500 km), oltre all’assistenza prevista secondo l’art. 9 del regolamento europeo su menzionato.
- – Il volo Roma – Barcellona dell’ 08.05.18, viene cancellato a causa di uno sciopero o di una bufera di neve, il passeggero ha diritto al rimborso del prezzo pieno del biglietto oppure ad un volo alternativo verso la destinazione finale, oltre all’assistenza prevista secondo l’art. 9 del regolamento europeo su menzionato. In questo caso non ha diritto però ai € 250,00.
VOLO RITORNO:
– Il volo Barcellona – Roma dell’ 08.05.18 viene cancellato a causa di un guasto tecnico all’impianto elettrico dell’aeromobile, il passeggero ha diritto sia al rimborso del volo alternativo riacquistato a sue spese, sia alla compensazione pecuniaria di € 250,00, oltre all’assistenza prevista secondo l’art. 9 del regolamento europeo su menzionato.
– Il volo Barcellona – Roma dell’ 08.05.18, viene cancellato a causa di uno sciopero o di una bufera di neve, il passeggero ha diritto al rimborso per l’acquisto di un volo di ritorno alternativo verso il punto di partenza iniziale(ovvero verso casa), oltre all’assistenza prevista secondo l’art. 9 del regolamento europeo su menzionato. In questo caso però non ha diritto ai € 250,00.