Voli cancellati o in overbooking? Quali articoli si applicano per difendere i propri diritti?

Blog

Il negato imbarco (o overbooking) e la cancellazione del volo sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri.

Quando questo accade, si fa riferimento al REGOLAMENTO (CE) N. 261/2004 del parlamento europeo. In particolare vengono presi in considerazione gli artt. 7-8-9.

Negato imbarco (o overbooking) / Cancellazione del volo

Negato imbarco:

E’ il classico caso in cui le prenotazioni per il volo sono eccessive rispetto ai posti disponibili.

In questo caso la compagnia deve, per prima cosa, fare un appello ai volontari per verificare se vi siano persone disposte a cedere il proprio posto. Se non ci sono volontari, il passeggero potrà fare riferimento al reg. europeo.

Cancellazione del volo:

In caso di cancellazione del volo, l’art. 8 regola il diritto a richiedere il rimborso del prezzo pieno del biglietto oppure in alternativa una riprotezione su un volo da effettuarsi il prima possibile.

Come per l’overbooking, in caso di cancellazione, qualora non sia stata comunicata al passeggero con almeno due settimane di anticipo, si ha anche diritto ad un risarcimento pecuniario secondo l’art. 7, ovvero:

° € 250,00 per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o pari a 1.500 Km;

° € 400,00 per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per quelli inernazionali tra i 1.500 e i

3.500 km;

° € 600,00 per i voli internazionali superiori a 3.500 km.

Inoltre, per entrambi i casi, il passeggero ha diritto all’assistenza regolata dall’art. 9, ovvero:

pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;

adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o piu’ pernottamenti;

trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;

due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.

(l’assistenza va data in precedenza alle persone con mobilita’ ridotta e ai loro eventuali accompagnatori nonche’ ai bambini non accompagnati).